Le disposizioni transitorie della Costituzione1 federale sono completate come segue:
Art. 197 n. 102 (nuovo)
10. Disposizione transitoria dell’articolo 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad un supplemento del 10 per cento della loro rendita.
2 Il supplemento è versato al più tardi dall’inizio del secondo anno che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.
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1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.