I
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 7 Protezione della vita umana e della dignità della persona
1 La vita umana è protetta.
2 La dignità della persona va rispettata e protetta.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 102 (nuovo)
10. Disposizione transitoria dell’art. 7 (Protezione della vita umana e della dignità della persona)
1 L'articolo 7 capoverso 1 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se entro cinque anni dall’accettazione dell'articolo 7 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni la legislazione d'applicazione non è ancora entrata in vigore, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive che si applicano sino all’entrata in vigore della pertinente legislazione federale.
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1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.