Iniziativa popolare federale 'Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)'

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19991 sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9 (nuovo)

9. Disposizione transitoria direttamente applicabile dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)

1 Ai fini dell’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni seguenti:

I. Espulsione

1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:

a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP2), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);

b. lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);

c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);

d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);

e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali (n. V.1);

f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d’ostaggio (art. 185 CP);

g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);

h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l’umanità (art. 264a CP), crimini di guerra (art. 264b–264j CP);

i. infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti (LStup).

2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:

a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);

b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP);

c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte- chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);

d. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);

e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (Art. 197 n. 3 CP);

f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);

g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);

h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP);

i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);

j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305bis n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);

k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri;

l. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.

3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l’espulsione è pronunciata appena l’interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.

4. Si può rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 CP) o in stato di necessità discolpante (art. 18 CP).

5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.

II. Termine di partenza e divieto d’entrata

1. Se pronuncia l’espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.

2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d’entrata è di almeno 10 anni.

3. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.

III. Esecuzione

1. L’autorità cantonale competente esegue senza indugio l’espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.

2. L’espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

3. Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 19985 sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

4. Se sono invocati motivi di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l’autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.

IV. Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni concernenti l’espulsione e le sue modalità d’esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente.6

V. Abuso di prestazioni sociali

1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri prestazioni dell’aiuto sociale o di un’assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un’altra disposizione commini una pena più severa.

2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

2 Il capoverso 1 è direttamente applicabile.

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1 RS 101

2 RS 311.0

3 RS 812.121

4 RS 142.20

5 RS 142.31

6 L'iniziativa popolare del 28 dicembre 2012 "Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)" (FF 2012 6597) è stato dichiarato in parte valido da parte dell'Assemblea federale. Il proposto articolo 197 numero 9 capoverso 1 numero IV secondo periodo della Costituzione federale è nullo e non è sottoposto al voto. Il periodo ha il tenore seguente: "Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata" (FF 2015 2247).

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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