La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 110a (nuovo) Reddito di base incondizionato
1 La Confederazione provvede all’istituzione di un reddito di base incondizionato.
2 Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un’esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.
3 La legge disciplina in particolare il finanziamento e l’importo del reddito di base.