Iniziativa popolare federale 'Per un reddito di base incondizionato'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a (nuovo) Reddito di base incondizionato

1 La Confederazione provvede all’istituzione di un reddito di base incondizionato.

2 Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un’esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.

3 La legge disciplina in particolare il finanziamento e l’importo del reddito di base.

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Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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