Iniziativa popolare federale 'Sì alla verifica del proprio voto'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 136 cpv. 3 (nuovo)

3 Ogni scheda elettorale e ogni scheda di voto deve essere munita nei Comuni di un codice personale e specifico per ogni votante. Tale codice permette al votante, dopo ogni elezione o votazione, di verificare su Internet il voto che ha dato per scritto.

ll

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9 (nuovo)2

9. Disposizione transitoria dell'art.136 cpv. 3 (Diritti politici)

Entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 136 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione appronta, insieme con i Cantoni e i Comuni, l'infrastruttura e i mezzi tecnici necessari.

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1 RS 101

2 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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