Iniziativa popolare federale 'Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 82 cpv. 1bis, 4, 5 (nuovi)

1bis La libera scelta del mezzo di trasporto è garantita.

4 La Confederazione emana prescrizioni per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano. In particolare, in tutte le città è introdotta la sincronizzazione dei semafori (il principio dell'onda verde).

5 La Confederazione incoraggia l'uso di veicoli a motore a due ruote quali mezzi di trasporto funzionali e poco ingombranti. In particolare permette ai loro conducenti di sorpassare lentamente le colonne di veicoli fermi e di usare le corsie preferenziali. Provvede alla creazione di parcheggi per motoscooter e motoveicoli all'interno delle località.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 1bis, 4 e 5 (circolazione stradale)

1 Le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 82 capoversi 1bis, 4 e 5 entrano in vigore al più tardi tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.

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1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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