La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 39 cpv. 5 e 6 (nuovi)
5 Gli aventi diritto di voto che partecipano a una votazione o a un'elezione beneficiano delle seguenti deduzioni dall'imponibile:
a. per le votazioni e le elezioni comunali: 25 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione;
b. per le votazioni e le elezioni cantonali: 50 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione;
c. per le votazioni e le elezioni federali: 100 franchi per ogni oggetto sottoposto a votazione o per ogni elezione.
6 I responsabili delle votazioni o delle elezioni rilasciano una ricevuta di partecipazione alla votazione o all'elezione e registrano la partecipazione in un sistema codificato al fine di permettere ai partecipanti e alle autorità di verificare la partecipazione durante l'anno civile in corso e di provvedere alla corrispondente deduzione dalle imposte comunali e cantonali. La deduzione è effettuata ogni anno.
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1 RS 101