Iniziativa popolare federale 'Più chiarezza sui redditi dei politici (Iniziativa per la trasparenza)'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 161a (nuovo) Obblighi di informazione

1 All’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno, ciascun membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati indica:

a. le sue attività professionali;

b. l’entità e l’origine dei suoi redditi accessori e dei regali ricevuti, nella misura in cui abbiano un legame con il suo mandato.

2 I Servizi del Parlamento verificano la correttezza delle indicazioni fornite dai deputati. Compilano un registro pubblico di tali indicazioni.

3 I deputati che hanno un interesse personale in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione parlamentare.

4 Se viola gli obblighi di informazione, il deputato è escluso da tutte le commissioni per la rimanente durata del suo mandato.

5 Le procedure di voto nelle Camere permettono di rendere pubblico il voto espresso da ciascun deputato.

6 La legge può prevedere altri obblighi di informazione. Disciplina i dettagli.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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