La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 161a (nuovo) Obblighi di informazione
1 All’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno, ciascun membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati indica:
a. le sue attività professionali;
b. l’entità e l’origine dei suoi redditi accessori e dei regali ricevuti, nella misura in cui abbiano un legame con il suo mandato.
2 I Servizi del Parlamento verificano la correttezza delle indicazioni fornite dai deputati. Compilano un registro pubblico di tali indicazioni.
3 I deputati che hanno un interesse personale in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione parlamentare.
4 Se viola gli obblighi di informazione, il deputato è escluso da tutte le commissioni per la rimanente durata del suo mandato.
5 Le procedure di voto nelle Camere permettono di rendere pubblico il voto espresso da ciascun deputato.
6 La legge può prevedere altri obblighi di informazione. Disciplina i dettagli.