Ripartizione fra i Cantoni di una parte dei proventi doganali. Nuovo art. 30bis Cost.

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo 30bis seguente:

La Confederazione pagherà ogni anno ai Cantoni, sul prodotto dei dazi, due franchi per ogni abitante, prendendo per base il numero della popolazione di residenza ordinaria risultante dall'ultimo censimento federale.

Questa disposizione costituzionale entra per la prima volta in vigore col 1895.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

Inizio pagina