La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 58 cpv. 4 (nuovo)
4Il Consiglio federale decide in merito all'impiego dell'esercito in caso effettivo con munizione da combattimento in Svizzera o all'estero. Tutti i membri del Consiglio federale devono partecipare al processo decisionale. L'impiego è deciso se almeno cinque membri votano a favore. Il processo decisionale è segreto e messo a verbale.