Iniziativa popolare federale 'Competenze più chiare per l'impiego dell'esercito in caso effettivo!'

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 4 (nuovo)

4Il Consiglio federale decide in merito all'impiego dell'esercito in caso effettivo con munizione da combattimento in Svizzera o all'estero. Tutti i membri del Consiglio federale devono partecipare al processo decisionale. L'impiego è deciso se almeno cinque membri votano a favore. Il processo decisionale è segreto e messo a verbale.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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