La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 3 (nuovo)
3 Gli assicuratori che sono autorizzati a esercitare l'assicurazione sociale malattie non possono esercitare l'assicurazione malattie complementare.
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 3 (nuovo)
3 Gli assicuratori che sono autorizzati a esercitare l'assicurazione sociale malattie non possono esercitare l'assicurazione malattie complementare.
Ultima modifica 24.10.2025 13:31