La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h-j (nuove)
1A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano affinché:
h. la sicurezza sociale sia garantita da un reddito di base incondizionato finanziato mediante tasse di incentivazione sull'energia;
i. tutti i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali, tutte le imposte per il finanziamento delle assicurazioni sociali e tutti i contributi obbligatori alle casse pensioni siano sostituiti da tasse di incentivazione sull'energia per il finanziamento di un reddito di base incondizionato;
j. le tasse di incentivazione sull'energia siano finanziate mediante tasse di incentivazione alla fonte per energie non rinnovabili, canoni del diritto di superficie e tasse di utilizzazione del suolo e delle acque.