Iniziativa popolare federale 'Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!'

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 1bis (nuovo)

1bis Alle prestazioni della ristorazione si applica la stessa aliquota vigente per la fornitura di alimenti. Tale aliquota non si applica tuttavia alle bevande alcoliche, agli articoli di tabacco e agli articoli per fumatori, offerti nell’ambito di prestazioni della ristorazione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’art. 130 cpv. 1bis (Aliquota dell’IVA applicabile alle prestazioni della ristorazione)

Fino all’entrata in vigore delle modifiche della legislazione sull’imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 130 capoverso 1bis il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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