Iniziativa popolare federale 'Il finanziamento dell'aborto è una questione privata - Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria'

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I.

La Costituzione federale 1 è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3 (nuovo)

3 Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l’interruzione di gravidanza e l’embrioriduzione non sono incluse nell’assicurazione obbligatoria.

II.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 n.8 (nuovo) 2

8. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)

Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, tutte le disposizioni in virtù delle quali l’interruzione di gravidanza o l’embrioriduzione sono incluse nell’assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell’articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.



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1RS 101
2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero de-finitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelle-ria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta uffi-ciale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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