I.
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 114a (nuovo) Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione
1 A complemento del finanziamento anteriore, la Confederazione mette a disposizione 68 miliardi di franchi per coprire le prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2 Questo finanziamento supplementare può avvenire in particolare nelle seguenti forme:
- prestazioni uniche o ricorrenti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;
- prestiti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;
- partecipazione della Confederazione o della Banca nazionale svizzera a una società veicolo, alla quale vengono provvisoriamente trasferiti attivi del Fondo di compensazione AVS, oppure concessione di un prestito a tale società veicolo da parte della Confederazione o della Banca nazionale svizzera.
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 numero 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell’articolo 114a (nuovo)
(Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione)
La Confederazione emana le necessarie disposizioni d’esecuzione. Qualora esse non siano entrate in vigore nell’anno seguente l’accettazione dell’articolo 114a da parte di Popolo e Cantoni, l’articolo 114a si applica direttamente.