Iniziativa popolare federale '68 miliardi per la sicurezza sociale'

I.

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 114a (nuovo) Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione

1 A complemento del finanziamento anteriore, la Confederazione mette a disposizione 68 miliardi di franchi per coprire le prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione.

2 Questo finanziamento supplementare può avvenire in particolare nelle seguenti forme:

  1. prestazioni uniche o ricorrenti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;
  2. prestiti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;
  3. partecipazione della Confederazione o della Banca nazionale svizzera a una società veicolo, alla quale vengono provvisoriamente trasferiti attivi del Fondo di compensazione AVS, oppure concessione di un prestito a tale società veicolo da parte della Confederazione o della Banca nazionale svizzera.
ll.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 numero 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’articolo 114a (nuovo)

(Finanziamento supplementare dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell’indennità per perdita di guadagno e dell’assicurazione contro la disoccupazione)

La Confederazione emana le necessarie disposizioni d’esecuzione. Qualora esse non siano entrate in vigore nell’anno seguente l’accettazione dell’articolo 114a da parte di Popolo e Cantoni, l’articolo 114a si applica direttamente.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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