Iniziativa popolare federale 'Protezione contro il fumo passivo'

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 118a (nuovo) Protezione contro il fumo passivo

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.

2 È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.

3 È di regola vietato fumare in tutti gli altri spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:

a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;

b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;

c. degli edifici adibiti all’istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;

d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all’esecuzione delle pene.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell’articolo 118a (Protezione contro il fumo passivo)

Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 118a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell’articolo 118a capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore delle pertinenti leggi.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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