Iniziativa popolare federale 'Per giochi in denaro al servizio del bene comune'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 106 Giochi in denaro

1 I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica.

2 La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia.

3 Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.

Art. 106a (nuovo) Case da gioco

1 La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.

2 Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.

3 Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 106b (nuovo) Lotterie e scommesse

1 La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni.

2 I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza.

3 Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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