La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 140 cpv. 1 lett. d (nuova)
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
d. i trattati internazionali che:
- determinano un'unificazione multilaterale del diritto in settori importanti;
- impegnano la Svizzera a trasporre future disposizioni contenenti norme di diritto in settori importanti;
- delegano competenze giurisdizionali in settori importanti a istituzioni estere o internazionali;
- comportano nuove spese uniche di oltre 1 miliardo di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 100 milioni di franchi.