Iniziativa popolare federale '6 settimane di vacanza per tutti'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110 cpv. 4 (nuovo)

4 Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4 (nuovo)

1 Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.

2 Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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