L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 110 cpv. 4 (nuovo)
4 Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4 (nuovo)
1 Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.
2 Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.