La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 89a (nuovo) Protezione del clima
1 La Confederazione e i Cantoni conducono un'efficace politica climatica. Provvedono affinché la quantità delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra a livello nazionale si riduca entro il 2020 almeno del 30 per cento rispetto al 1990. La Confederazione fissa obiettivi intermedi.
2 La legislazione esecutiva si fonda sull'articolo 89 capoversi 2–4; si concentra sull'efficienza energetica e sulle nuove energie rinnovabili.