Iniziativa popolare federale 'per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)'

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 129a (nuovo) Imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio

1 I Cantoni possono esentare i depositi a risparmio per l'alloggio dall'imposta sulla sostanza e gli interessi maturati sul capitale di risparmio per l'alloggio dall'imposta sul reddito per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

2 I Cantoni possono inoltre prevedere che i depositi a risparmio per l'alloggio possano essere dedotti dal reddito imponibile fino a un importo annuo di 15'000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera a e fino a un importo annuo di 5’000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera b; una tale deduzione è limitata a un periodo massimo di dieci anni. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. L'Assemblea federale può, per ordinanza, adeguare gli importi massimi al rincaro.

3 I depositi a risparmio per l'alloggio ai sensi del presente articolo devono servire per:

a. il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero; oppure

b. il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero.

4 I depositi a risparmio per l'alloggio possono essere costituiti una sola volta, ma non contemporaneamente, per gli scopi di cui al capoverso 3 e soltanto da persone maggiorenni domiciliate in Svizzera.

5 I depositi a risparmio per l'alloggio devono essere aperti presso una banca soggetta alla vigilanza della Confederazione.

6 I depositi a risparmio per l'alloggio e gli interessi maturati non possono essere costituiti in pegno.

7 I Cantoni possono prevedere un limite di età per i beneficiari delle agevolazioni fiscali per il risparmio per l’alloggio, un importo annuo minimo del deposito a risparmio per l'alloggio e una durata minima del periodo di risparmio.

8 I depositi a risparmio per l'alloggio accumulati e gli interessi maturati sono soggetti a ricupero d'imposta sul reddito secondo le disposizioni cantonali se:

a. i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati per lo scopo previsto entro due anni dalla scadenza della durata massima del risparmio o dal prelievo anticipato; se entro detto termine non viene utilizzata per lo scopo previsto soltanto una parte dei depositi a risparmio per l'alloggio o degli interessi maturati, le imposte sono ricuperate come reddito soltanto su questa parte;

b. il titolare dei depositi muore e il coniuge superstite o i discendenti non continuano i suoi depositi a risparmio per l'alloggio il periodo rimanente come propri depositi a risparmio per l'alloggio;

c. nei primi cinque anni dopo l'acquisto conformemente al capoverso 3 lettera a l'uso della proprietà abitativa viene modificato durevolmente o la proprietà abitativa è ceduta a terzi senza che la somma ricavata sia utilizzata per l'acquisto in Svizzera di un'altra proprietà abitativa con lo stesso uso.

9 In caso di trasferimento in un altro Cantone l'imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio è differita. I Cantoni definiscono una regolamentazione in base alla quale il differimento dell'imposizione decade e viene effettuato un ricupero dell'imposta conformemente al capoverso 8 se i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati nell'altro Cantone per lo scopo previsto.

10 I Cantoni possono prevedere regole per i casi di rigore se il ricupero d’imposta sui depositi a risparmio per l’alloggio dovesse provocare oneri oggettivamente ingiustificati.

11 I Cantoni emanano disposizioni volte a evitare abusi nell'ambito dell'agevolazione fiscale del risparmio per l'alloggio.

Art. 129b (nuovo) Imposizione dei premi del risparmio per l'alloggio

I Cantoni possono esentare dall'imposta sul reddito i premi conseguiti dal contribuente in relazione con i depositi a risparmio per l’alloggio destinati al primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera o al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera. Essi disciplinano i dettagli.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria degli articoli 129a e 129b

Fino all'entrata in vigore della legislazione federale adattata agli articoli 129a e 129b, i Cantoni possono emanare disposizioni fondate direttamente sugli articoli 129a e 129b.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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