Iniziativa popolare ' divieto delle società massoniche e associazioni similari'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini svizzeri, autorizzati a votare in materia federale, domandano, in virtù dell'art. 121 della Costituzione Federale, che questa sia parzialmente riveduta nel suo art. 56, nel senso che detto articolo venga sostituito con un nuovo articolo 56 del seguente tenore:

Art. 56

I cittadini hanno diritto di formare associazioni purché non vi sia nello scopo che perseguono o nei mezzi impiegati nulla di illecito o di pericoloso per lo Stato.

La legislazione cantonale emana le convenienti disposizioni atte a reprimere ogni abuso.

Conseguentemente sono abolite in Isvizzera le Società massoniche, le Loggie massoniche e Oddfellows, la società filantropica Union e le associazioni affiliate o similari.

E' parimenti proibita sul territorio della Svizzera ogni attività che si ricolleghi direttamente o indirettamente a delle associazioni straniere similari.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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