Iniziativa popolare 'ricostruzione delle strade alpine e delle relative strade di accesso'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

In applicazione dell'art. 121 della Costituzione federale i sottoscritti cittadini elettori domandano che sia aggiunta alla Costituzione federale la seguente disposizione:

Art. 23ter

La Confederazione provvede alla ricostruzione delle strade alpine principali, adibite al traffico turistico, e delle relative strade di accesso. Le spese di costruzione sono sopportate dalla Confederazione. I Cantoni interessati possono essere tenuti a versare congrui contributi. La manutenzione delle strade incombe ai Cantoni. Dal ricavo del dazio sulla benzina e carburanti la Confederazione preleverà venti milioni di cui disporrà liberamente. Della somma rimanente una metà sarà suddivisa fra i Cantoni per le loro spese stradali e l'altra metà sarà destinata alla ricostruzione delle strade alpine e delle loro vie di accesso.

Un decreto federale stabilirà le modalità di dettaglio.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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