L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 4 (nuovo)
4 L'importazione di pellicce e articoli di pellicceria è vietata. Sono eccettuate le pelli di pecora e di capra, le pelli bovine e le pellicce sintetiche.