Iniziativa popolare federale 'Contro l'importazione di pellicce'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4 (nuovo)

4 L'importazione di pellicce e articoli di pellicceria è vietata. Sono eccettuate le pelli di pecora e di capra, le pelli bovine e le pellicce sintetiche.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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