L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 4 (nuovo) e cpv. 5 (nuovo)
4 Per la macellazione di animali si applicano le prescrizioni qui appresso:
- i mammiferi e il pollame devono essere storditi prima del dissanguamento in modo tale che perdano conoscenza immediatamente fino alla morte;
- l'importazione, la vendita e il consumo della carne di questi animali che non sono stati storditi in base a una prescrizione equivalente alla lettera a sono vietati.
5 L'esecuzione del capoverso 4 compete alla Confederazione. Essa può delegare alcuni compiti ai Cantoni.