Iniziativa popolare federale 'contro la macellazione senza stordimento'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4 (nuovo) e cpv. 5 (nuovo)

4 Per la macellazione di animali si applicano le prescrizioni qui appresso:

  1. i mammiferi e il pollame devono essere storditi prima del dissanguamento in modo tale che perdano conoscenza immediatamente fino alla morte;
  2. l'importazione, la vendita e il consumo della carne di questi animali che non sono stati storditi in base a una prescrizione equivalente alla lettera a sono vietati.

5 L'esecuzione del capoverso 4 compete alla Confederazione. Essa può delegare alcuni compiti ai Cantoni.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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