L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 99 cpv. 4
4L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 (nuovo)
1. Disposizione transitoria dell'art. 99 cpv. 4 (nuova)
L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.