Iniziativa popolare federale 'Utili della Banca nazionale per l'AVS'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 4

4L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 (nuovo)

1. Disposizione transitoria dell'art. 99 cpv. 4 (nuova)

L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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