I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 139 cpv. 3, 5 e 6
3Abrogato
5L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni entro sei mesi dal deposito della domanda. La Cancelleria federale stabilisce il termine della votazione immediatamente dopo l'accertamento della riuscita formale dell'iniziativa. Il testo dell'iniziativa non necessita di alcun parere scritto e di alcuna raccomandazione di voto da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale.
6Abrogato
Art. 173 cpv. 1 lett. f
1...
f.Abrogata
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:
Art. 197 (nuovo)
1.Disposizione transitoria dell'art. 139 cpv. 5 (Iniziativa presentata in forma di progetto elaborato)(nuova)
Le disposizioni di leggi o ordinanze non compatibili con l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale sono considerate abrogate. Trattasi in particolare degli articoli 24, 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli e dell'articolo 74 della legge federale sui diritti politici.
III
Il numero II della Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificato come segue:
N. II, cpv. 2 lett. c
2...
c.Abrogata