L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 69bis cpv. 1bis (nuovo)
1bisLa Confederazione disciplina, nell'interesse della salute pubblica, le modalità di commercializzazione dei medicamenti come pure la loro distribuzione individuale da parte di professionisti della salute autorizzati a tal fine; in particolare, previene e vieta qualsiasi incitamento a un consumo inadeguato, eccessivo o abusivo di medicamenti.