Iniziativa popolare federale 'La sovranità personale del cittadino' (istituzione di una commissione peritale del Senato di un'Accademia svizzera della tecnica, delle questioni vitali e della scienza' quale istanza giudiziaria suprema)

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 64quater (nuovo)

1La Confederazione garantisce la sovranità del popolo contro l'arbitrio statale e giudiziale, assicurando, mediante la necessaria giurisprudenza, l'inviolabilità dei diritti personali fondamentali e dei diritti umani del singolo ai fini di un'attuazione autentica dei contenuti giuridico-materiali delle leggi.

2I diritti fondamentali e i diritti umani del sovrano sono enumerati esaustivamente e singolarmente in un elenco destinato alla giurisprudenza e commentati in modo comprensibile ad ognuno.

3Le parti in una controversia agiscono in litisconsorzio nei confronti della controparte costituita in giudizio dai rappresentanti dell'interesse pubblico, per l'intangibilità del diritto materiale.

4Il tribunale conferma soltanto l'effettiva fattispecie materiale e definisce i fattori determinanti per le parti ai fini della sua valutazione giuridica. La sentenza è elaborata elettronicamente e presentata alle parti per conferma in modo da poter essere esaminata nelle sue singole motivazioni. Lo stesso tribunale si riunisce per correggere gli errori comprovati.

5I Cantoni disciplinano nei loro ordinamenti processuali lo svolgimento della procedura giudiziaria secondo principi omogenei e in sintonia con la presente Costituzione.

6Nell'interesse generale, sul giudicato di una sentenza giuridicamente motivata, ma contestata a titolo individuale da una parte, decide definitivamente quale ultima istanza e in udienza pubblica la Commissione peritale del Senato dell'„Accademia svizzera della tecnica, delle questioni vitali e della scienza”.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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