Iniziativa popolare concernente la circolazione stradale

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La domanda d'iniziativa, nelle tre lingue nazionali, è del seguente tenore:

L'art. 37bis della Costituzione federale viene sostituito con le nuove disposizioni qui appresso enumerate:

La legislazione in materia di circolazione stradale è di competenza della Confederazione.

Resta tutelato il diritto dei Cantoni, entro il limite della legislazione federale in materia di circolazione stradale, di statuire prescrizioni che abbiano riguardo alle particolari condizioni locali.

La Confederazione è competente ad assumere la costruzione o la manutenzione di strade di transito, oppure a parteciparvi.

Il prodotto che la Confederazione ricava dal dazio, dalle imposte o da altre tasse sul materiale produttore dell'energia motrice dei veicoli a motore, sarà ripartito fra i Cantoni. Fanno norma per tale ripartizione le spese sopportate dai Cantoni per la costruzione o la manutenzione di quelle strade che la Confederazione riconosce come importanti per il traffico.

La Confederazione ha il diritto di ritenere una parte adeguata del prodotto ottenuto in virtù delle summentovate prescrizioni, se essa intraprende la costruzione od assume la manutenzione di strade di transito oppure vi partecipa.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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