L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 114bis cpv. 6 (nuovo)
6Nelle questioni di diritto amministrativo, il diritto di ricorso delle associazioni in riferimento agli articoli 22quater, 24sexies e 24septies dinanzi al Tribunale amministrativo federale è escluso, eccetto nei casi di gravame personale.