Iniziativa popolare 'Per farmaci a prezzi più bassi'

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art.34bis cpv. 3 ( nuovo)

3I farmaci, sotto forma di specialità o di medicamenti generici, che negli Stati limitrofi Francia, Italia, Germania e Austria sono, con o senza ricetta, ammessi alla vendita presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi sono parimenti ammessi, con o senza ricetta, anche presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi in Svizzera, senza pertanto sottostare a una speciale autorizzazione.

Laddove siano messi in vendita farmaci sottostanti o no a ricetta, vanno consegnati medicamenti generici, purché disponibili o in quanto il paziente non paghi egli stesso la specialità.

In quanto le specialità e i medicamenti generici siano a carico delle casse malati, al paziente devono essere consegnati i prodotti meno cari, corrispondentemente all'elenco pubblicato annualmente dagli assicuratori malattia riconosciuti dalla Confederazione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

Le disposizioni di legge o di ordinanza che contraddicono all'articolo 34bis capoverso 3 sono abrogate.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 117 cpv. 3 cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina