L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 24 (nuovo)
1Una domenica per stagione, tutte le piazze e strade pubbliche, incluse le strade nazionali, sono a disposizione della popolazione dalle 04.00 alle 24.00 per il libero uso generale senza circolazione privata di autoveicoli. I trasporti pubblici sono garantiti.
2Entro 9 mesi il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza le disposizioni esecutive e le eccezioni di pubblico interesse.
3Le presenti disposizioni sono valide per quattro anni a partire dalla prima domenica senz'auto. Nel corso del quarto anno, Popolo e Cantoni decidono in votazione se prorogare a tempo indeterminato la validità dei capoversi 1 e 2 trasponendoli nella Costituzione federale quale articolo 116ter.