Iniziativa federale 'approvvigionamento della Svizzera con grano'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La domanda d'iniziativa è del seguente tenore:

Nella Costituzione federale viene inserito un articolo 23bis cosi concepito:

Art. 23bis

La Confederazione provvede ad assicurare l'approvvigionamento del paese in grano ed a promuovere la coltivazione indigena dei cereali.

La Confederazione deve specialmente

tenere essa stessa delle scorte di grano, o prendere a questo scopo altre misure provvisionali;

agevolare e promuovere, con acconce prescrizioni e misure, la coltivazione indigena del grano nonché l'utilizzazione e la lavorazione dei suoi prodotti; in modo speciale assicurare al produttore di grano indigeno di buona qualità ed atto alla macinazione la vendita a un prezzo che ne renda possibile la coltivazione nel paese.

I produttori pel consumo domestico e le regioni montane devono essere trattati con riguardo speciale.

L'esecuzione dei principi suddetti è lasciata alla legislazione federale. Non deve però essere creato, né per la Confederazione né per una organizzazione privata, un diritto esclusivo d'importazione del grano (monopolio), salvo il caso di necessità in tempo di guerra.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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