L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 41ter cpv. 3ter
3terDall'imposta di cui al capoverso l lettera a sono esentate tutte le operazioni effettuate dalle federazioni e società sportive non a scopo di lucro e dalle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 8 cpv. 2 lett. b. n. 5 bis
2...
sono esentati dall'imposta, senza deduzione dell'imposta precedente:
5bisle operazioni effettuate nell'ambito dello sport senza scopo di lucro e delle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno;
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