Iniziativa popolare 'Per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica' (Iniziativa protezione genetica)

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24decies (nuovo)

1La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi e i pericoli derivanti dalla modificazione genetica del patrimonio genetico di animali, vegetali e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità e dell'integrità degli esseri viventi, della conservazione e dell'utilizzazione della varietà genetica, nonché‚ della sicurezza dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente.

2Sono vietati:

  1. la produzione, l'acquisto e la consegna di animali geneticamente modificati;
  2. l'immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
  3. il rilascio di brevetti per animali e vegetali geneticamente modificati, nonché‚ per i loro elementi costitutivi, per le procedure applicate a tal fine e per i loro prodotti.

3La legislazione contiene disposizioni segnatamente su:

  1. la produzione, l'acquisto e la consegna di vegetali geneticamente modificati;
  2. la produzione industriale di sostanze ottenute applicando organismi geneticamente modificati;
  3. la ricerca con organismi geneticamente modificati dai quali possa derivare un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

4La legislazione esige dal richiedente in particolare la prova dell'utilità, della sicurezza e della mancanza di alternative, nonché la dimostrazione che si tratta di un'operazione accettabile dal profilo etico.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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