L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Nella Costituzione federale, facendo seguito all'attuale Art. 32ter viene introdotto un articolo nuovo cosi concepito:
I cantoni ed i comuni sono autorizzati a proibire sul loro territorio la fabbricazione e la vendita delle bevande distillate.
Tale proibizione può essere decisa o abrogata sia nelle forme del diritto cantonale, sia, dietro domanda di un decimo degli elettori, mediante votazione popolare nel cantone o nel comune.