L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 37bis cpv. 3 (nuovo)
3
- La velocità massima generale per gli autoveicoli leggeri e i motoveicoli è, sulle autostrade, di 130 km/h.
- Per aumentare la sicurezza del traffico, nonché per ragioni di protezione dell'ambiente, possono essere prescritti limiti di velocità inferiori.
- Le misure che derogano alla velocità massima generale sottostanno al referendum facoltativo.