Iniziativa popolare federale 'Consiglio nazionale 2000'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 72

1Il Consiglio Nazionale si compone di un numero uguale di donne e di uomini del popolo svizzero.

2200 seggi sono ripartiti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza; ciascun Cantone o mezzo Cantone ha diritto almeno a due seggi. Se, in base al metodo di una ripartizione , a un Cantone o mezzo Cantone spettasse un numero dispari di seggi, gli sarà attribuito un seggio in più.

3Le disposizioni particolari saranno date con una legge federale.

Art. 73

1Le elezioni del Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il principio della proporzionalità; ogni Cantone o mezzo Cantone forma un circondario elettorale.

2Le donne e gli uomini pongono la loro candidatura separatamente, ciascuno per una metà dei seggi. Le persone aventi il diritto di voto possono consegnare una lista femminile e una lista maschile.

3Determinante per il calcolo della distribuzione dei mandati è il numero complessivo dei seggi spettanti al Cantone o mezzo Cantone.

4La legislazione federale sancirà le disposizioni speciali per l'applicazione di questi principi.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina