L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 4 cpv. 3 (nuovo)
3Le autorità federali, cantonali e comunali comprendenti cinque o più membri non possono essere costituite per più del sessanta per cento di persone dello stesso sesso. Per singole autorità, la legge può prevedere eccezioni oggettivamente giustificate.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)
L'articolo 4 capoverso 3 della Costituzione federale entra in vigore l'8 marzo 2000. In casi oggettivamente giustificati, la legge può prevedere, a decorrere dalla data d'entrata in vigore, un periodo transitorio di dieci anni al massimo durante il quale il limite del sessanta per cento può essere superato.