Iniziativa popolare fedaerale'per l'abolizione dell'imposta federale diretta'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41ter cpv. 1 lett. a e c e ultimo per., cpv. 3 e 5

1La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono secondo l'articolo 41 bis:

  1. un'imposta sulla cifra d'affari o un'altra imposta indiretta sulle merci e i servizi. Questa imposta ammonta al massimo al 10 per cento del valore della merce o del servizio. È applicabile un'unica aliquota d'imposta. I generi alimentari sono esentati dall'imposta. La legge designa le altre merci e i servizi esonerati dall'imposta.
  2. Un quinto del gettito lordo dell'imposta è devoluto ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione finanziara intercantonale.
  3. c. Abrogata

Ultimo periodo: Abrogato

3Abrogato

5Abrogato

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Disposizioni transitorie art. 8

Abrogato

Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)

Il diritto della Confederazione di riscuotere un'imposta federale diretta si estingue alla fine del secondo periodo fiscale successivo all'abolizione dell'articolo 41ter capoverso 1 lettera c da parte del popolo e dei Cantoni.

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Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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