Iniziativa popolare 'Per il potenziamento dell' AVS e dell' AI'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, fondandosi sull'articolo 121 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 23 marzo 1962 sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari), presentano la seguente domanda:

I

L'articolo 34 quater della Costituzione federale è completato con i seguenti capoversi 8 e 9:

8Le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità sono elevate annualmente nella misura del rincaro e dell'aumento del reddito sociale reale.

9La Confederazione istituirà in via legislativa l'obbligo dei datori di lavoro di assicurare adeguatamente i loro lavoratori, in più dell'assicurazione generale per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità, tenendo conto dei seguenti principi:

i premi assicurativi sono pagati almeno per metà dal datore di lavoro;

ai lavoratori è conferito un diritto d'intervenzione;

nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro, è garantito al lavoratore il diritto assicurativo acquisito.

II

Le rendite dell'AVS e dell'AI stabilite in via legislativa conformemente all'articolo 34quater della Costituzione federale sono elevate di un terzo, in media, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della proposta modificazione costituzionale”

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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