L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 26 cpv. 2 e 3 (nuovi)
2I giovani fino ai vent'anni compiuti, svizzeri, dimoranti o domiciliati, sono trasportati gratuitamente dalle Ferrovie federali svizzere.
3La Confederazione emana le disposizioni necessarie.
Art. 36 cpv. 5 e 6 (nuovi)
5I giovani fino ai vent'anni compiuti, svizzeri, dimoranti o domiciliati, sono trasportati gratuitamente sulle autolinee postali.
6La Confederazione emana le disposizioni necessarie.