Eleggibilità dei funzionari al Consiglio nazionale

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 77 della costituzione federale del 29 maggio 1874 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

Art. 77

I membri del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale; lo stesso dicasi dei capi servizio direttamente sottoposti ai capi dei dipartimenti del Consiglio federale, come pure dei membri della direzione generale e delle direzioni di circondario delle strade ferrate federali.

La legislazione federale regola le condizioni alle quali gli altri funzionari ed impiegati dell'amministrazione federale e delle strade ferrate federali possono far parte del Consiglio nazionale. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, il Consiglio federale è autorizzato a fissare queste condizioni mediante ordinanza.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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