L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 121ter (nuovo)
1La votazione popolare su un'iniziativa popolare ha luogo entro due anni dalla sua presentazione.
2Per motivi sufficienti e d'intesa con il comitato d'iniziativa, il Consiglio federale può differire di un congruo periodo di tempo la votazione sull'iniziativa popolare.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo)
L'articolo 121ter è applicabile a tutte le iniziative popolari presentate dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.