Iniziativa popolare 'Per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 32sexies (nuovo)

1Almeno l'uno per cento dei proventi delle imposte sui tabacchi deve essere destinato, con il concorso dei Cantoni, alla prevenzione delle malattie dovute al consumo del tabacco.

2La pubblicità per i tabacchi e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi o quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni.

Disposizioni transitorie

1Il divieto di pubblicità secondo l'articolo 32sexties capoverso 2 entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale.

2Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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