L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 32quinquies (nuovo)
1La pubblicità per le bevande alcoliche e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi o quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni.
2La pubblicità per le bevande analcoliche deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
Disposizioni transitorie
1Il divieto di pubblicità secondo l'articolo 32quinquies entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale.
2Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.