Iniziativa popolare federale 'per la limitazione dell'accoglimento di persone in cerca d'asilo'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 69quater (nuovo)

1La Svizzera può accordare temporaneamente asilo a stranieri la cui integrità fisica o la cui vita sono, nel loro Paese d'origine europeo, esposte a pericolo a causa delle loro opinioni politiche, la loro razza o la loro religione.

2L'asilo è di regola accordato finché il pericolo sia cessato.

3Il numero delle persone cui può essere annualmente accordato asilo è disciplinato dalla legge, tenuto conto della capacità d'accoglimento del nostro Paese e della situazione politica internazionale.

4Le legge regola le eccezioni per singole persone in cerca d'asilo provenienti da Paesi extraeuropei, purché la domanda sia presentata dall'interessato presso una rappresentanza svizzera nell'area geografica del proprio Paese di residenza.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 19 (nuovo)

1I trattati internazionali e le leggi contrari alle nuove disposizioni dell'articolo 69quaterdevono essere denunziati, rispettivamente modificate, il più presto possibile.

2Alle domande d'asilo non ancora trattate definitivamente al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 69quater si applica il diritto previgente: Se la qualità di rifugiato è loro riconosciuta, a questi richiedenti è accordato asilo finché dura l'esposizione a pericolo.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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