L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 24octies (nuovo)
Per conseguire gli scopi della protezione dell'ambiente, della fauna e della flora, stabiliti negli articoli 24sexies e 24septies, il Consiglio federale prende in via d'ordinanza tutti i provvedimenti appropriati. In particolare, per lottare efficacemente contro la morìa delle foreste, degli alberi, delle piante e degli animali, emana prescrizioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo almeno al livello del 1955. Per quanto non la affidi alla Confederazione, l'esecuzione di tali ordinanze incombe ai Cantoni.