L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 24 quinquies cpv. 3-5 (nuovi)
3In Svizzera, non possono essere messi in esercizio ulteriori impianti che servono a produrre energia nucleare o alla lavorazione di combustibili nucleari. Gli impianti esistenti non possono essere rinnovati. Devono essere spenti il più presto possibile.
4Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di corrente elettrica, Confederazione e Cantoni provvedono affinché l'energia elettrica sia economizzata, meglio sfruttata e prodotta in modo compatibile con la protezione dell'ambiente. I nuovi impianti di centrali elettriche non devono recare pregiudizio ai corsi d'acqua e ai laghi naturali né ai paesaggi degni di protezione.
5Per il medesimo scopo, la Confederazione promuove la ricerca, lo sviluppo e lo sfruttamento di impianti energetici decentralizzati e compatibili con la protezione dell'ambiente.